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1. Fino al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20. |
Identico. |
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
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